Premi

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

REGOLAMENTO DELLE BENEMERENZE C.I.A.R. 2014

  1. La Federazione Italiana Rugby, allo scopo di esprimere un riconoscimento in ambito federale, a coloro cha hanno svolto e promosso la pratica e lo sviluppo del Rugby in Italia, ha istituito quattro benemerenze di carattere ordinario ed una di carattere straordinario.
  2. Sono benemerenze di carattere ordinario: a) l’Ovale di Bronzo ; b) l’Ovale d’Argento ; c) l’Ovale d’Oro; d) l’ Ovale d’oro con fronda.
  3. Le benemerenze ordinarie sono attribuite, anche senza vincolo di preventiva concessione di benemerenza di ordine inferiore, a chi comprovi all’atto della domanda di avere svolto in campo rugbystico, attività continuativa per almeno quindici anni per l’Ovale di Bronzo, venti anni per l’Ovale d’Argento, trent’anni per l’Ovale d’Oro e quaranta anni per l’Ovale d’Oro con fronda d’alloro. Il computo degli anni di attività inizia dalla data del tesseramento FIR.
  4. Le benemerenze ordinarie consistono, per ciascun ordine, in un diploma personale rilasciato dalla FIR e un distintivo.
  5. Possono aspirare al riconoscimento di cui all’art.2, i tesserati che presentino domanda corredata da documentazione che comprovi l’attività continuativa svolta, per un arco temporale previsto per ciascun ordine di benemerenza, in uno o più settori in ambito federale come giocatori, tecnici, arbitri dirigenti e personale di Società, dirigenti federali e con altri titoli di tesseramento previsti dalla Statuto della Federazione. Per attività continuativa si intende un tesseramento ininterrotto alla Federazione, salvo un periodo di comporto massimo del 5% del requisito temporale previsto per ciascun ordine di benemerenza.
  6. Sono esclusi dalla benemerenza coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche federali a sensi dell’art. 40 dello Statuto federale, sebbene, per quanto riguarda l’ipotesi di cui al comma 4, siano stati riabilitati.
  7. E’ benemerenza straordinaria l’Ovale al Merito Rugbystico da assegnare, con un massimo di n. 5 riconoscimenti l’anno, a coloro che, oltre il requisito temporale di quaranta anni di attività continuativa in ambito federale, abbiano conseguito particolari e comprovati meriti, per importanza, rilevanza e qualità, a livello nazionale e/o internazionale, fermi restando gli altri requisiti previsti per il conferimento delle benemerenze ordinarie.
  8. La benemerenza straordinaria consiste in un pergamena numerata rilasciata dalla FIR con motivazione, un distintivo raffigurante “Ovale d’oro con fronda su scudetto tricolore” e una medaglia celebrativa.
  9. La F.I.R. demanda l’istruzione delle pratiche per il conferimento delle benemerenze sopra citate ad una Commissione permanente composta dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo del C.I.A.R.
  10. La documentazione dell’attività svolta e della relativa continuità deve essere presentata, a cura degli aspiranti, ai rispettivi Comitati Regionali della F.I.R. che inoltreranno la pratica al C.I.A.R. La benemerenza straordinaria può essere richiesta anche da soggetto diverso dall’interessato, ma la relativa istruttoria non potrà essere espletata senza il suo preventivo ed esplicito assenso. La presentazione di una domanda non determina in capo all’interessato alcuna aspettativa.
  11. La Commissione esaminate scrupolosamente le domande, verificata con l’ausilio degli uffici federali, la sussistenza dei requisiti e l’assenza di cause di esclusione, formula al Consiglio federale la proposta di conferimento delle benemerenze formata dall’elenco dei nominativi meritevoli, suddiviso per Comitato Regionale e per ordine di benemerenza, corredandolo delle annotazioni circa la sussistenza dei requisiti e, in copia, della documentazione prevista. La Commissione comunica, contestualmente, al Consiglio Federale l’elenco dei nominativi non ritenuti meritevoli di benemerenza corredandolo delle annotazioni circa insussistenza dei requisiti e, in copia, della relativa documentazione.
  12. La proposta di conferimento per la benemerenza straordinaria, deve essere formulata separatamente e deve essere accompagnata, oltre che da copia della documentazione a sostegno, da una dettagliata relazione sui particolari e comprovati meriti, per importanza, rilevanza e qualità, a livello nazionale e/o internazionale attribuibili al candidato e dalla proposta delle motivazioni.
  13. Le benemerenze sono attribuite dal Consiglio Federale che valuterà, insindacabilmente, le proposte di conferimento. E’ fatta salva la prerogativa del Consiglio Federale di attribuire motu proprio le benemerenze.
  14. Il presente Regolamento non ammette deroghe al fine di garantire il pieno valore etico-sportivo delle benemerenze ed, in particolare, di quella di carattere straordinario.
  15. IL CIAR conserva nel proprio archivio documentazione relativa ad ogni domanda, suddivisa per anno stagione sportiva ed è tenuta, a richiesta, di esibirne copia agli Uffici federali. Il registro numerato delle benemerenze straordinarie è tenuto presso la Federazione a cura del Segretario Federale.
  16. Coloro che hanno ottenuto una benemerenza possono richiedere, una volta maturato un successivo termine previsto da regolamento, il conferimento di una benemerenza di ordine superiore fermo restando l’obbligo di comprovare, al momento della domanda, la sussistenza dei requisiti previsti.
  17. La consegna delle benemerenze avverrà entro e non oltre l’anno dalla delibera di conferimento da parte del Consiglio Federale:
    1. l’Ovale al Merito Rugbystico è consegnato dal Presidente della Federazione  in apposita cerimonia annuale alla presenza del Consiglio Federale e del Consiglio Direttivo del C.I.A.R.
    2. l’Ovale d’Oro con fronda di alloro” è consegnato dal Presidente della Federazione o da un Suo Delegato in apposita cerimonia annuale alla presenza del Consiglio Direttivo del C.I.A.R., che assegnerà, nella occasione, i premi e i riconoscimenti C.I.A.R.
    3. l’Ovale d’Oro, l’Ovale d’Argento e l’Ovale di Bronzo sono consegnati, in apposita cerimonia annuale organizzata presso i Comitati Regionali F.I.R. di appartenenza dei destinatari della benemerenza, da un Consigliere Federale o dal Presidente del Comitato Regionale alla presenza di un rappresentante del Consiglio Direttivo del C.I.A.R.
  18. L’avveramento di una causa di esclusione prevista dall’art. 6 dopo il conferimento di un benemerenza o l’accertamento della preesistente mancanza di un requisito o presenza di una causa di esclusione, determina la revoca della benemerenza.

Delibera del Consiglio Federale del 21 febbraio 2014